Innalzate le soglie penali degli omessi versamenti di IVA e ritenute

Il 22 ottobre scorso sono entrate in vigore le disposizioni del titolo primo del D.Lgs. 158/2015 che introducono modifiche al sistema penale tributario (per le modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo, invece, occorrerà attendere il 1° gennaio 2017, sempre che la prossima legge di Stabilità in corso di discussione in Parlamento non ne anticipi la decorrenza al 1 gennaio 2016).

Tra le varie disposizioni già in vigore, assumono particolare rilevanza quelle che prevedono un innalzamento degli importi oltre i quali gli omessi versamenti di Iva e di ritenute configurano un reato penale.

In particolare:

In relazioni a tali modifiche, in quanto favorevoli al contribuente, trova certamente applicazione il principio del favor rei secondo il quale "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".

In forza del richiamato principio, quindi, saranno al riparo dal "rischio penale" quelle imprese e quei professionisti che, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme (22 ottobre 2015), hanno:

Di particolare importanza anche la nuova previsione che impatta sulle cause di non punibilità, per la quale:

Il reato penale per indebite compensazioni
Modifiche rilevanti intervengono anche per quanto riguarda la fattispecie di indebita compensazione di crediti fiscali prevista dall'articolo10-quater, D.Lgs. 74/2000.
Ferma restando la precedente soglia dei 50.000 euro, al di sopra della quale la indebita compensazione orizzontale di crediti fiscali configura reato penale, il citato decreto di riforma apporta una distinzione tra:

In questo ambito particolare attenzione va posta alla disposizione riguardante le cause di non punibilità in precedenza descritte: solo le ipotesi di utilizzo di credito non spettanti (e non anche quelle riferite a crediti inesistenti) saranno considerate non punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, verranno estinti con integrale pagamento degli importi dovuti.

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