Dal 1^ ottobre 2016, salvo eventuali proroghe, le aziende che vogliono operare nel territorio del Canton Ticino hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo per tutte le imprese (svizzere ed estere) che svolgono attività artigianali in Canton Ticino nei settori professionali assoggettati alla Legge sulle Imprese Artigiane (LIA) di cui alle seguenti categorie:
- Costruzioni in legno/carpentiere copritetto;
- Opere da falegname;
- Opere da pittore;
- Opere da piastrellista;
- Opere da gessatore, intonacatore, plafonatore;
- Opere da posatore di pavimenti;
- Opere da vetraio;
- Costruzioni metalliche/carpenteria metallica;
- Opere da giardiniere;
- Opere da impresario forestale;
- Opera da spazzacamino;
- Settore tecnica della costruzione;
- Posa di ponteggi.
L’obbligo non è solo per le imprese “artigiane”, ma per tutte le imprese che svolgono le attività sopra specificate.
La richiesta di iscrizione indica la categoria professionale per la quale è richiesta l’iscrizione ed è corredata della seguente documentazione:
- Estratto dell’iscrizione della ditta al registro di commercio, fatta eccezione per le imprese che fanno parte di enti pubblici;
- Estratto del casellario giudiziale delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari o membri dell’organo esecutivo;
- Fatta eccezione per le nuove imprese, il DURC;
- Dichiarazione aggiornata di una compagnia di assicurazione attestante l’esistenza di una copertura assicurativa per le conseguenze della responsabilità civile professionale dell’impresa secondo la nature e l’entità dei rischi connessi con la sua attività la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all’anno;
- Atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, e meglio: diplomi e titoli di studio richiesti nell’allegato, attestati e referenze concernenti l’attività pratica, certificato di solvibilità personale
Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte delle Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.
Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 2 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) tramite l’apposito sistema online della SEFRI. Con l’apposito modulo previsto dal capoverso 1 essi devono inoltre produrre:
- La prova autenticata dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);
- La prova documentale autenticata dell’adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi all’anno precedente nei confronti delle istituzioni sociale e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;
- Gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al capoverso 2 lettera e).
Chi esegue lavori nel Canton Ticino soggetti alla presente normativa senza essere iscritto all’Albo è punibile con una multa sino a CHF 50.000.=