I soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle spese sanitarie

L’art.3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2016.

Dati che vengono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Unico)

Novità operative dal 1° gennaio 2016

Per effetto del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali:


A quali spese ci riferiamo in particolare?

Facciamo in particolar modo riferimento alle spese sanitarie, per le quali in via generale spetta una detrazione di imposta a favore del contribuente che le ha sostenute in misura pari al 19% dell’importo della spesa. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.

Le spese detraibili riguardano in via generale:


 
Il contribuente può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.

Come esercitare l’opzione - L’opposizione viene manifestata con le seguenti modalità (provvedimento AE del 29 luglio scorso):

  1. nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  2. negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità sopra richiamate , può esercitare l’opposizione, comunicando all’Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza e gli altri dati anagrafici esposti nel modello disponibile al seguente percorso web del sito dell’Agenzia delle Entrate Home - Documentazione - Provvedimenti, circolari e risoluzioni - Provvedimenti - 2016 - Luglio 2016 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale - Provvedimento del 29 luglio 2016 (pubblicato il 29/07/2016).

Per effettuare la comunicazione l’assistito può:

  • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
  • recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato 1 del presente provvedimento.

Se l’assistito utilizza le modalità di cui al punto a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato sopra richiamato o fornire le informazioni necessarie in forma libera.

In tutti i casi di utilizzo del modello allegato al provvedimento del 29 luglio, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.

Il contribuente che ha manifestato l’opposizione alla comunicazione può provvedere a inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

 

Tabella dei soggetti tenuti all’invio per il 2016

Professionista

Invio dei dati

Note

Dentista

 SI

È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all’invio dei dati, essendo iscritto all’albo dei medici odontoiatri.

Medico che svolge solo attività intramoenia

NO

Tutti gli adempimenti saranno a carico dell’azienda ospedaliera/ASL.

Studio associato

SI

L’obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come “rappresentante” nel modello AA7/10 inviato all’Agenzia delle entrate.

Studio costituito come SRL

SI

L’obbligo scatta da quest’anno (vedi Comunicazione n°1/2016 Fnomceo).

Medico (o odontoiatra) che beneficia del regime dei minimi

SI

Nessuna esclusione è prevista in funzione del regime contabile adottato.

Psicologi

Si

Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno

Ostetriche

SI

Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno

Ottico

SI

Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno

Tecnici sanitari di radiologia medica

 

SI

Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno

Fisioterapista

NO

Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.

Medico ortopedico

SI

Indipendentemente dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici/odontoiatri, è comunque obbligato all’invio dei dati.

Massofisioterapisti

NO

Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.

Logopedisti

NO

Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.

Biologo nutrizionista

NO

Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.

Medico specializzato nell’attività di dietista

SI

Indipendentemente dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari.

Infermieri

Si

Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno

Farmacia

SI

È tra i soggetti espressamene ricompresi nell’ambito applicativo della norma.

Parafarmacia

SI

Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno

Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici

SI

Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto.

Medico veterinario

SI

Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno

Medico sportivo

SI

In quanto iscritto all’albo dei medici.

Allergologo

SI

In quanto iscritto all’albo dei medici.

Laboratori analisi – strutture accreditate

SI

Rientrano tra le struttura sanitarie accreditate.

Altre strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche, ecc.).

SI

La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.

Strutture sanitarie non accreditate

SI

La legge di stabilità ha previsto anche per tale strutture l’obbligo di invio a partire dal 2016

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