La Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), attraverso il comma 547, introduce una previsione che consente di sottoporre a tassazione il reddito d’impresa conseguito dalle imprese individuali e della società di persone in maniera analoga a quanto previsto per le società di capitali.
È infatti previsto che in relazione a tali redditi sia pagata, in luogo dell’Irpef progressiva, un’imposta sostitutiva del 24% (la medesima aliquota prevista per l’Ires dalle società di capitali, che appunto dal 2017 scende dal 27,5% al 24%). Questo però non significa che ogni reddito d’impresa sia tassato al 24%: quando tale reddito viene prelevato (dai soci della società di persone ovvero dal titolare della ditta individuale), esso sarà assoggettato alla tassazione ordinaria progressiva Irpef.
In altre parole, saranno tassati al 24% gli utili trattenuti presso la società/ditta individuale, mentre il consumo personale di tali utili porterà ad una tassazione ordinaria.
Obiettivo della norma in esame è duplice:
Si tratta di un regime opzionale che deve essere scelto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima annualità in cui si intende applicare il nuovo regime (quindi UNICO 2018 se si intende applicarlo per il periodo d’imposta 2017) e vincola il contribuente per un quinquennio.
Le regole dell’IRI
Tale nuovo meccanismo di tassazione, prevede l’introduzione dell’“imposta sul reddito d’impresa (IRI)” mediante inserimento del nuovo articolo 55-bis, Tuir. Il nuovo articolo prevede che:
Si tratta, quindi, nei fatti, di considerare l’impresa come una entità “separata” dall’imprenditore, evidenziando il contributo lavorativo che quest’ultimo vi apporta; ciò che non viene prelevato è tassato in misura agevolata.
È evidente che tale meccanismo prevede che vi sia un monitoraggio preciso degli utili formatisi e delle relative riserve accantonate: proprio per tale motivo l’opzione può essere esercitata esclusivamente da ditte individuali e società di persone (società in nome collettivo, SNC, e società in accomandita semplice, SAS) in contabilità ordinaria.
Un importante effetto derivante dall’esercizio dell’opzione per l’IRI è il seguente: non trova più applicazione il principio in base al quale la tassazione del reddito in capo ai soci delle società opera indipendentemente dalla sua percezione. Infatti:
Da segnalare che eventuali riserve di utili maturate prima dell’entrata nel nuovo regime (ad esempio, l’utile 2016 non prelevato), siccome già tassati in capo ai soci, una volta distribuiti non dovranno scontare alcuna ulteriore tassazione.
Eventuali perdite che dovessero venirsi a generare durate l’applicazione del regime IRI (che potrebbero derivate da una gestione economica negativa ovvero anche da prelevamenti eccedenti l’utile generato), potranno essere riportate in avanti e andranno ad abbattere l’utile dei successivi periodi d’imposta da assoggettare ad IRI.
Società di capitali trasparenti
La legge di bilancio, in coerenza con l’introduzione nel sistema tributario della disciplina IRI, interviene anche in relazione alle società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale. Oggi, le Srl a ristretta base azionaria, possono utilizzare uno dei seguenti 3 regimi:
I contributi previdenziali
La Legge di Stabilità si preoccupa altresì di raccordare il nuovo regime di tassazione con l’applicazione dei contributi previdenziali delle gestioni artigiani e commercianti: questi dovranno essere determinati senza tener conto delle disposizioni dell’articolo 55-bis, Tuir.
In sostanza, ciascun soggetto continuerà a dichiarare il proprio reddito d’impresa imponibile ai fini previdenziali nel quadro RR del modello Unico, in perfetta continuità rispetto al passato, come se l’opzione IRI non fosse stata esercitata.
La convenienza
Posto che si tratta di operare una scelta, sarà importante valutare i possibili ambiti di convenienza che, come evidente, dipendono da differenti variabili: