Con l’approvazione definitiva della Legge di bilancio per il 2018 è sfumata la possibilità di correggere le attuali regole della detrazione dell’Iva assolta sulle fatture di acquisto dal 2017.
Come noto, infatti, la norma ora prevede che la suddetta detrazione debba essere esercitata, al più tardi, nella dichiarazione Iva dell’anno in cui la stessa imposta si è resa esigibile. Ciò significa, dunque, che una fattura di acquisto datata 2017 impone l’esercizio della detrazione entro e non oltre il 30 aprile 2018, data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2017.
Inoltre, i soggetti che decidessero di anticipare la presentazione del modello a partire dal mese di febbraio 2018 (ad esempio, in quanto intendono richiedere il rimborso), dovranno inserire l’Iva degli acquisti nel quadro VF della dichiarazione entro quella stessa data.
Ciò determina evidenti complicazioni di ordine pratico per la gestione delle fatture datate 2017 giunte nel 2018 dopo la chiusura delle liquidazioni, che vanno superate decidendo quali regole di comportamento assumere.
Una prima soluzione “rigida”
Per chi volesse osservare in modo scrupoloso il dettato dell’articolo 19, D.P.R. Iva si renderà necessario:
Si noti che in questo modo:
Una soluzione più “elastica”
È stato ipotizzato, in dottrina, che la soluzione prima suggerita possa essere ritenuta eccessivamente onerosa, in termini di adempimenti, per il contribuente e, come tale, sia da ritenersi in contrasto con le regole generali che governano l’Iva negli Stati Membri della UE (non sarebbe, cioè, ammesso, che il diritto alla detrazione sia solo figurativo e non effettivo, e ciò accadrebbe anche nel caso in cui l’esercizio dello stesso comporti eccessive
limitazioni, anche di natura temporale).
Ipotizzando di condividere tale assunto, in merito al quale è ancora pendente una denuncia agli organi comunitari, si potrebbe aggirare l’ostacolo ritenendo che il diritto alla detrazione possa considerarsi effettivo solo nel momento in cui il destinatario della fattura riceva materialmente il documento, così da poterlo annotare sui propri registri.
Così, la regola generale dell’articolo 19 (si ripete, superando la letteralità), andrebbe interpretata nel senso che il termine ultimo per l’esercizio del diritto coinciderebbe con quello di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui si è ricevuta la fattura (che, in sintesi, coinciderebbe sempre con il 2018 per le operazioni da certificarsi nel 2017).
Così, dunque, il comportamento da seguire sarebbe il seguente:
Conclusioni
Mancando, a oggi, una pronuncia ufficiale di prassi, abbiamo esposto le due tesi che sono state ventilate in dottrina.
Va al riguardo rammentato che solo la prima risulta essere totalmente conforme al dettato della norma e, come tale, può assicurare l’assenza di contestazioni. Ovviamente, risulta evidente come la medesima tesi sia anche quella che impone le maggiori complicazioni di ordine pratico – operativo.
Per il momento, dunque, non possiamo che rinnovare ai sigg.ri Clienti la necessità di verificare con attenzione la mancata ricezione dei documenti Iva relativi alle operazioni di fine anno, sollecitando la controparte affinché ottemperi tempestivamente agli obblighi imposti dalla norma.
Preferiamo, in questa sede, non anticipare le conseguenze che si potrebbero verificare ove non si riuscisse ad adempiere secondo le indicazioni della prima modalità sopra esposta, in merito a eventuali problemi di integrazione della dichiarazione, ovvero di istanza di rimborso dell’imposta non detratta nei termini (quindi per le fatture annotate dopo il 30-04).
Anche su tale aspetto, infatti, conviene attendere le indicazioni ufficiali di prassi, evitando di esporsi inutilmente a possibili danni economici che potrebbero derivare dall’assunzione di comportamenti che fossero poi giudicati non conformi alle norme del D.P.R. 633/1972.
È stata informalmente annunciata una circolare di prossima emanazione; quindi, lo Studio vi terrà tempestivamente aggiornati sulle evoluzioni in merito alla specifica questione.