Novità sul trattamento dei dati personali del Regolamento Europeo n.679/2016

Il Regolamento UE 2016-679 dal prossimo 25 maggio porta seco nuovi adempimenti per imprese e professionisti che dovranno porre misure idonee e adeguate per il corretto trattamento dei dati dei propri clienti.


Introduzione

Il Regolamento UE 2016-679 (di seguito GDPR) del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 4 maggio 2016, sarà pienamente esecutivo dal 25 maggio 2018, abrogando la direttiva del ‘95 sulla protezione dei dati personali che è stata recepita dalla normativa nazionale attuale.

Pur collocandosi in continuità con la normativa precedente, il GDPR introduce alcune rilevanti novità, a partire dalle sanzioni amministrative che configurano un vero e proprio cambio di scala rispetto alla normativa attuale, arrivando, in funzione del tipo di violazione, a prevedere sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato complessivo dell’azienda o del gruppo di aziende.


Le novità del GDPR

La principale novità del GDPR riguarda il principio di accountability del Titolare posto alla base della nuova normativa, cioè la responsabilizzazione del Titolare rispetto alle misure, organizzative e tecniche, poste in essere per conformarsi al GDPR. In base a questo principio, al Titolare è riconosciuto un certo livello di discrezionalità nel processo di adeguamento a fronte del quale è posto, però, l’obbligo di documentare le scelte fatte e le ragioni che le hanno motivate nell’ottica dell’adeguamento alla norma.

Vi sono poi alcune importanti misure che innovano la materia, le più importanti delle quali sono

Le principali prescrizioni del GDPR

Come detto, tra le novità introdotte dal regolamento vi è il principio di "responsabilizzazione" (c.d. accountability), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali.

In altri termini  titolari e responsabili dovranno adottare comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento, decidendo in via autonoma le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

Come evidenziato dal Garante uno dei criteri è sintetizzato dall'espressione inglese “data protection by default and by design", ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i  requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio e richiede un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili. Si tratta in altri termini di valutare il rischio inerente al trattamento e di adottare le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio.

In questo ambito, le misure di sicurezza devono “garantire un  livello di sicurezza adeguato al rischio” del trattamento; peraltro, la lista di cui al paragrafo 1 dell’articolo 32 è una lista aperta e non esaustiva (“tra le altre, se del caso”). Per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure “minime” di sicurezza (ex articolo 33, Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da articolo 32 del regolamento.

In quest'ottica, la nuova disciplina impone ai destinatari un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018.

Con riguardo ai singoli adempimenti si sintetizzano alcune indicazioni metodologiche utili sulle misure organizzative necessarie per adeguarsi alla particolare disciplina:

All’uopo andrà all’uopo verificato che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento.

Pur non prevedendo espressamente la figura dell’“incaricato” del trattamento, il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”. Per gli incaricati occorre una nomina contenente peraltro le istruzioni operative per i trattamenti;

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