Blocco compensazioni F24: regole operative

Con il provvedimento 195385/2018 sono stati definiti i criteri e le modalità per il blocco dei modelli F24 contenenti compensazioni a rischio.

In particolare, è stata data attuazione alla disposizione della Legge di bilancio 2018 secondo cui - allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta - l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 al fine di verificare la presenza di eventuali compensazioni che presentano profili di rischio.

Qualora dall'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero risultano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell’F24, la delega è eseguita e le compensazioni ed i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato. Diversamente, la delega di pagamento non è eseguita ed i relativi versamenti/compensazioni si considerano non effettuati.

Sul piano temporale tali disposizioni hanno effetto dal prossimo 29 ottobre 2018.


Criteri utilizzati per il controllo dei modello F24

In attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fissato i criteri da utilizzare per selezionare - ai fini del controllo automatico - i modelli F24 contenenti compensazioni a rischio.

Nello specifico, le deleghe di pagamento sono selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione utilizzando criteri riferiti:

Allo scopo di controllare tempestivamente l'utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di cui al punto f), il provvedimento precisa che i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo sono presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

I modelli F24 da sottoporre a controllo, quindi, saranno selezionati in via automatizzata, mentre le verifiche sul rischio saranno effettuate dalle strutture territorialmente competenti delle Entrate.

Ciò detto, non pare vi siano particolari limitazioni alle tipologie di debiti/crediti che possono far scattare la sospensione.

Si rammenta che la relazione accompagnatoria alla Legge di bilancio 2018 ha elencato, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie oggetto di verifica:


Modalità operative della sospensione

Riguardo le modalità operative della procedura di sospensione viene stabilito che:

L’esito delle verifiche dell'Ufficio può condurre, quindi, ad un accoglimento o allo scarto della delega. In particolare, se in esito alle verifiche il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

Di converso, se a seguito delle verifiche effettuate, l'Ufficio rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, la stessa comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file  telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. In tale eventualità, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all'Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia ai fini del controllo dell'utilizzo del credito compensato.

Un aspetto di particolare rilevanza concerne il fatto che la sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento. Ciò potrebbe indurre contribuenti ed intermediari a presentare modelli F24 con le sole compensazioni oggetto di verifica da parte degli Uffici e lasciare le imposte a debito in altra delega in modo da tenere distinti i versamenti.

Va, altresì sottolineato che nulla vieta al contribuente di regolarizzare l’omesso/tardivo versamento (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997) mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Ciò pare supportato da quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018 in merito ad un caso di F24 scartato: “se il modello F24 viene respinto perché il credito é inesistente oppure inutilizzabile (ad esempio, non è ancora maturato), si ritiene che la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento”.

Quindi, in caso di blocco della compensazione, si dovrà presentare nuovamente la delega di pagamento applicando le sanzioni ridotte da ravvedimento, mentre è chiara l’inapplicabilità della sanzione per indebita compensazione (articolo 13, commi 4 e 5, D.Lgs.471/1997) in quanto la stessa non è avvenuta.

Nell’ambito del provvedimento, poi, tra le disposizioni finali viene specificato che:

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