L’imposta di bollo sulla e-fattura si pagherà con periodicità trimestrale sulla base dell’ammontare calcolato dall’Agenzia delle Entrate. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che introduce le nuove modalità di assolvimento del tributo.
La principale novità consiste nel fatto che, mentre la precedente disciplina prevedeva che il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, la norma, nella sua nuova stesura, fissa una periodicità trimestrale per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche.
Il novellato art. 6 del DM 17 giugno 2014 dispone infatti che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare” sia effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.
Volendo esemplificare, se con la previgente disciplina l’intera imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 2019 avrebbe dovuto essere versata entro il 30 aprile 2020, con le nuove regole dovrà essere corrisposto l’importo dovuto per il primo trimestre entro il 20 aprile 2019 (o, meglio, entro il primo giorno feriale successivo, essendo il 20 festivo).
L’ammontare del tributo sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Nel corpo del file della fattura elettronica è infatti presente un’apposita sezione nella quale sono contenuti i campi utili all’applicazione dell’imposta. Chi utilizza, ad esempio, il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver apposto il “flag” nella casella “Dati Bollo”, all’interno della sezione “Dati generali”, e inserito l’indicazione “Si” all’interno del campo “Bollo Virtuale”, potrà riportare il valore di 2 euro nel campo “Importo Bollo”.
L’Amministrazione finanziaria sarà quindi in grado di computare l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta dai soggetti passivi, sommando i valori indicati nelle singole fatture emesse.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
E’ opportuno rammentare che in forza del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, stabilito dall’art. 6 DPR 642/72, l’imposta risulta dovuta se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documentata, fra l’altro, operazioni esenti da IVA ex art. 10 DEL dpr 633/72 operazioni fuori campo IVA per assenza del requisito oggettivo o soggettivo, operazioni fuori campo IVA in mancanza del requisito territoriale od operazioni escluse da iva ex art. 15 del DPR 633/72.
Va altresì sottolineato come non risulta modificato l’art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014 per quanto concerne l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno, che resta “ancorato” alle precedenti modalità: versamento in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Si ricorda che al fine di potere accedere alla propria area riservata è necessario possedere le credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o disporre della Carta nazionale dei servizi.
Casi di esclusione
Non deve quindi essere apposta la marca da bollo da Euro 2 sui seguenti documenti:
Marca da bollo e fatture: operazioni internazionali
Per quanto riguarda le operazioni internazionali, come previsto nella R.M. 415755 le fatture relative a operazioni assimilate a esportazioni (di cui agli artt. 8-bis, 9, 72 del D.p.r. 633/1972) non possono usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, in quanto l’esenzione dall’imposta di bollo attiene le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni e non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell’applicazione dell’IVA.
Anche tale principio tuttavia ammette alcune deroghe, per quanto attiene le fatture emesse:
Marca da bollo e fatture d’importo complessivo superiore a € 77,47
Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da IVA, quali:
In caso di fatture “miste” e altri casi particolari
Come ci dobbiamo comportare invece in caso di fatture “miste”, ovvero contenenti importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti? La R.M. 98/E/2001 ha chiarito che la marca da bollo deve essere applicata anche su tali documenti solo se gli importi non soggetti ad IVA presenti in fattura sono di ammontare superiore ad Euro 77,47.
Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio a causa dello smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono lo stesso trattamento riservato alla fattura originale, quindi: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.
Marca da bollo e fatture: diciture, ovvero cosa scrivere in fattura
La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; sulle altre copie andrà riportata la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.
Ricordiamo inoltre che la marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, ovvero sul soggetto che emette il documento assoggettato ad imposta, sebbene vi sia una responsabilità solidale di entrambe le parti quindi anche del soggetto che riceve la fattura, nel caso in cui il documento sia sprovvisto della marca da bollo.
In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa (art.25, D.p.r.. n.642/72).