L’articolo 2 comma 1, D.Lgs. 127/2015 dispone che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972, memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Per effetto delle citate modifiche accade che:
È quindi con il recente D.M. Economia e Finanze datato 10 maggio 2019, pubblicato nella G.U. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019, che vengono finalmente individuate le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Nello specifico l’articolo 1, D.M. 10 maggio 2019 stabilisce che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:
Il successivo articolo 2, inoltre, prevede che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuate tramite distributori automatici (c.d. “distributori altamente automatizzati” e “vending machine”).
Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. “non oil” effettuate da quest’ultimi che rientrerebbero invece nell’obbligo, in analogia con quanto previsto genericamente per le “operazioni marginali” di cui alla lettera c), fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati anche per tali operazioni qualora i compensi/ricavi non superino l’1% del volume di affari complessivo dell’anno 2018.
Il citato D.M. specifica comunque che le operazioni rientranti nell’ambito della deroga (diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a e b) continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.
La trasmissione telematica dei corrispettivi deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Il Legislatore però ha introdotto una moratoria da sanzioni per il periodo che va:
La novella normativa, infatti, dispone che nel descritto lasso temporale non si applichino le sanzioni previste dall’art. 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’IVA.
Quindi, se la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi di tutto il mese di luglio verrà effettuata entro il mese di agosto non verranno applicate le sanzioni previste per la mancata emissione di ricevute e scontrini, di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997, e per la reiterazione di tale violazione, di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997.
A fronte della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica, gli esercenti sono esonerati:
Con il venire meno dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (i.e. emissione scontrino fiscale), rimaneva il problema che un’operazione commerciale non deve essere tracciata solo per esigenze fiscali, ma, nella maggior parte dei casi, anche da un punto di vista civilistico.
Al fine di rimediare a detta carenza, il D.M. 07/12/2016, in attuazione dell’art. 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015, ha individuato quale documentazione alternativa debba essere emessa a rappresentare idoneamente, anche ai fini commerciali (es. tutela del consumatore rispetto alla garanzia sui prodotti, esercizio della detrazione fiscale), le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
Il documento commerciale è emesso mediante il Registratore Telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
Al fine di esplicare gli effetti fiscali, il documento commerciale deve contenere anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente. L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.