Il regime fiscale degli omaggi natalizi

Alla luce delle novità apportate dal Decreto Semplificazioni, risulta opportuno ricordare che la particolare disciplina relativa a tali omaggi di valore unitario non superiore a € 50,00 torna applicabile unicamente ai “beni” di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a “servizi.


IMPOSTE DIRETTE

Deducibilità in capo alle imprese (IRES)
Come noto gli omaggi, per le imprese, costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008). Conseguentemente ai fini della deducibilità tornano applicabili le regole previste dall’art. 108, comma 2, del TUIR, e più in dettaglio:

  1. nel limite dell’1,3%: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
  2. oppure nel limite dello 0,5%: per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
  3. oppure nel limite dello 0,1%: per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica.
Tenendo presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

Deducibilità IRAP
IVA: impresa che produce o commercializza il bene ceduto (alla luce delle novità del Decreto Semplificazioni)

L’art. 2, comma 2, punto 4), del D.P.R. n. 633/1972 evidenzia una particolare disciplina per le cessioni gratuite di beni. La disposizione prevede che le cessioni “senza corrispettivo” (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono imponibili fini IVA, con diritto alla detrazione IVA senza limitazioni (a meno che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie delle società, ad es. pro-rata di detrazione). Ciò allo scopo di evitare che i beni stessi, ancorchè a titolo gratuito, giungano detassati al consumo e siano, quindi, in condizioni di disequilibrio concorrenziale rispetto agli altri beni similari.

ATTENZIONE: sulla base di quanto sopra ne consegue che in tali casi, indipendentemente dal fatto che i beni abbiano un costo superiore, uguale ovvero inferiore ad € 50,00, l’omaggio sarà soggetto ad IVA, inoltre, sarà ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto dei beni.

ATTENZIONE: le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. n. 441/1997, così come precisato dalla Circolare 23 luglio 1998, n. 193/E.


Modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA

Nel caso in cui il cedente proceda alla rivalsa dell’IVA, nei confronti del cessionario:
  1. deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l’addebito dell’IVA;
  2. il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

Modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA

È consentita l’adozione di tre procedure alternative:
  1. fattura ordinaria: in tale ipotesi il soggetto cedente emette fattura in duplice copia e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura; il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere alla detrazione dell’IVA;
  2. annotazione sul registro omaggi: da tenere in conformità delle previsioni dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972;
  3. autofattura: si fa presente che risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese. In tale ipotesi il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione: del valore normale dei beni ceduti; delle aliquote IVA applicabili; delle relative imposte. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA.

IVA: impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto (alla luce delle novità del Decreto Sviluppo)

Sono escluse dall’IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a € 50,00 (punto 4) del comma 2 art. 2 del D.P.R. 633/1972).

L’amministrazione finanziaria ha chiarito che (Circolare n. 188/E del 16 luglio 1998): “Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio, non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1, del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972”.
ATTENZIONE: sulla base di quanto suesposto le cessioni gratuite e gli omaggi a terzi (clienti e fornitori) di beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa sono esclusi da IVA, a prescindere dal valore o costo unitario degli stessi. Inoltre, in tali casi è ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene se di costo unitario uguale ovvero inferiore a € 50,00; non è ammessa, invece, in detrazione l’IVA sull’acquisto del bene se di costo unitario superiore ad € 50,00.

ATTENZIONE: ancorchè ad oggi non sussista una pronuncia ufficiale, si ritiene preferibile emettere il DDT (ovvero altra prova di contenuto equivalente) anche per gli omaggi di beni che non rientrano nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, al fine di dimostrare l’inerenza dell’acquisto.

 

CASI PARTICOLARI

Profili IVA degli omaggi ai dipendenti

 
Profili IVA degli omaggi a soggetti residenti in altro Paese della UE diverso dall’Italia

Profili IVA degli omaggi a soggetti residenti in un Paese extra-UE
 
IL CASO: ll cesto natalizio
Capita sovente che il bene acquistato per essere destinato ad “omaggio” consista in cesti o confezioni di generi alimentari. Per tali beni, il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all’entità che rappresenta l’omaggio (il “cesto natalizio”).
Inoltre, si fa presente che gli omaggi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e, quindi, ai fini IVA devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.); quindi, se tali beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore ad € 50,00, è possibile detrarre l’IVA sull’acquisto (Circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, par. 16.6).

IL CASO: La cena di Natale
Domanda: la nostra società a Natale organizza delle cene con i fornitori e più in generale con terzi. Qual è il corretto trattamento fiscale?

Risposta: così come chiarito dalla Circolare n. 34/E del 2009 rientrano tra le spese di rappresentanza, conseguentemente sono soggette alla disciplina fiscale ad esse spettanti, le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali, purché alle stesse non vi partecipino esclusivamente dipendenti. Quindi: la relativa IVA è indetraibile; il costo, nel limite del 75% della spesa sostenuta (in quanto trattasi di prestazioni alberghiere e di ristorazione), è deducibile nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno previsto dal D.M. 19 novembre 2008, ossia in proporzione (1,3% - 0,5% - 0,1%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica.

IL CASO: I buoni acquisto (voucher)
Domanda: la nostra società a Natale cede gratuitamente dei buoni acquisto (c.d. voucher). Qual è il corretto trattamento fiscale?

Risposta: di seguito l’analisi dei diversi profili fiscali:


Omaggi per i lavoratori autonomi: imposte dirette ed IVA


IMPOSTE DIRETTE

Deducibilità in capo al lavoratore autonomo (Irpef ed IRAP)
Ai sensi dell’art. 54 , comma 5 del TUIR, sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
Ne consegue che sia ai fini Irpef che Irap le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’omaggio.

IL CASO: Contribuenti nel regime dei minimi
La C.M. n. 34/2009 , contrariamente a quanto si poteva desumere dalla precedente C.M. n. 7/2008, ha chiarito che le spese di rappresentanza, inerenti a sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 19 novembre 2008, sono deducibili, nei limiti del plafond (omaggi di valore non superiore ad € 50,00), anche per i soggetti che rientrano nel regime dei minimi.

IVA (alla luce delle novità del Decreto Sviluppo)
La C.M. 30 aprile 1980, n. 20, prot. n. 270516, ha precisato che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa - che ne prevedono la imponibilità.”.
Va da sé che nel caso in cui un esercente arti e professioni ponga in essere una cessione a titolo gratuito (indipendentemente dall’ammontare dell’omaggio), l’operazione non sarà rilevante ai fini IVA perché priva del requisito oggettivo (natura di cessione di bene ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) e quindi tale da considerarsi fuori dal campo di applicazione del tributo. Per tali cessioni non vi sarà l’obbligo di emissione di fattura.

ATTENZIONE: gli artisti e professionisti potranno procedere alla detrazione dell’IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad € 50,00.

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