La Legge di Bilancio 2020, riformando la disciplina del credito d’imposta R&S, ne ha ampliato l’ambito applicativo ad altre attività innovative.
L’attuale quadro normativo prevede un unico credito d’imposta in R&S, innovazione tecnologica (IT) e altre attività innovative, diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti tre categorie di attività ammissibili:
L’articolo 1, comma 201, L. 160/2019 contiene la disciplina del nuovo credito d’imposta in caso di investimenti, effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, in attività di IT, a cui corrisponde un credito d’imposta in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, elevabile al 10% per fattispecie qualificate, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
ecologica o di innovazione digitale 4.0
Rientrano nelle attività di IT quelle diverse dalla R&S, relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle “Linee guida dell’OCSE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione tecnologica” (c.d. Manuale di Oslo dell'OCSE).
Il comma 201 dell’articolo 1 L. 160/2019 definisce espressamente cosa si intenda per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, identificandolo in un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, per almeno uno dei seguenti aspetti:
La fonte primaria esclude espressamente dal novero delle attività di IT ammissibili al credito d’imposta le seguenti:
Le attività di IT destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 beneficiano di una maggiorazione del credito d’imposta al 10%, nel rispetto dello stesso limite massimo di 1,5 milioni di euro, eventualmente ragguagliato alla durata del periodo d’imposta se diversa dai dodici mesi.
È possibile applicare l’agevolazione a molteplici investimenti in attività di IT effettuati nel 2020, a condizione di operare una separazione analitica dei progetti e delle spese per tipologia di attività e nel rispetto del massimale di spesa.
L’imminente decreto ministeriale del Mise conterrà i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di IT, in conformità coi principi utilizzati in ambito OCSE nel c.d. Manuale di Oslo.