Limitato l'obbligo di annotazione dei comodati di veicoli aziendali

Dal 3 novembre 2014 sono divenute operative le disposizioni che introducono l’obbligo di comunicare all’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati dell’utilizzatore di veicoli aziendali concessi:

 

  1. in via temporanea;
  2. per un periodo superiore a trenta giorni;
  3. in comodato d’uso a soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione.
Il mancato rispetto di tale adempimento si presenta particolarmente gravoso in quanto le sanzioni, oltre ad essere di tipo pecuniario (pari a 705 euro), possono arrivare a determinare il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito i primi chiarimenti in relazione a questo nuovo adempimento con la Circolare n.15513 del 10 luglio 2014 lasciando tuttavia molti aspetti dubbi in relazione a molte fattispecie che concretamente si manifestano nelle realtà aziendali.

Le indicazioni (incomplete) della Circolare n. 15513
Con la Circolare n.23743 del 27 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritorna sul tema della intestazione temporanea dei veicoli per integrare e meglio precisare i concetti espressi con la precedente circolare del luglio 2014.
I recenti chiarimenti sopra evidenziati, quindi, escludono dall’obbligo tutti i casi nei quali è rinvenibile un utilizzo promiscuo del veicolo aziendale così come gli utilizzi esclusivamente aziendali (non potendo in quest’ultimo caso ravvisarsi un “comodato” in capo all’utilizzatore).

I sicuri casi di esclusione
  1. impresa commerciale o di servizi che acquisisce la disponibilità di autovetture a vario titolo (le cosiddette “flotte aziendali”) e che le assegna in uso promiscuo ai propri dipendenti o collaboratori sia per recarsi presso la clientela sia per esigenze proprie del dipendente o collaboratore;
  2. autovetture acquisite dall’azienda per essere assegnate in uso ai componenti del consiglio di amministrazione sia per esigenze aziendali che personali;
  3. autovetture “aziendali” acquisite dall’azienda, spesso recanti sulla carrozzeria i segni distintivi della stessa, e che vengono messe a disposizione dei dipendenti o collaboratori per l’esclusivo espletamento delle mansioni aziendali (è il tipico caso delle aziende che cedono beni in relazione ai quali offrono anche il servizio di assistenza alla clientela);
Se appaiono chiari i casi di esclusione, dai chiarimenti forniti non risulta al contrario così facile individuare le situazioni nella quali tale onere scatterebbe.

Casi rientranti nell’obbligo

Andando per esclusione, infatti, si arriverebbe a sostenere che destinatari dell’obbligo resterebbero solo quei casi (patologici) di veicoli posseduti a vario titolo dalle aziende e che vengono concessi a soci, amministratori, dipendenti e collaboratori o loro familiari per finalità esclusivamente personali.

Si tratta, a ben vedere, di casi, più o meno evidenti, di possibili “abusi” nell’utilizzo del veicolo aziendale in relazione ai quali, peraltro, è stato introdotto nel recente passato (vedi D.L. n.138/11) uno specifico obbligo fiscale di comunicazione telematica a carico, alternativamente, dell’azienda concedente oppure del soggetto utilizzatore.

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