Scade il prossimo 30 giugno la possibilità di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni
In dirittura d’arrivo l’ennesima possibilità (è la dodicesima) concessa dal Legislatore per procedere alla rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art.5 Tuir,
È bene ricordare che perizia e versamento iniziale sono passaggi fondamentali per poter assegnare efficacia fiscale alla predetta rivalutazione, mentre eventuali omessi versamenti delle rate successive alla prima non invalidano l’intervenuta rivalutazione ma determinano l’obbligazione al loro pagamento.
- possesso del terreno o della partecipazione al 1° gennaio 2015;
- imposta sostitutiva calcolata sul valore di perizia nelle seguenti misure (raddoppiate rispetto a tutte le precedenti rivalutazioni):possibilità di scomputare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.
- 8% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 8% per le partecipazioni qualificate;
- 4% per le partecipazioni non qualificate.
Va ricordato poi che il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2015, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni:
- per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2015;
- per i terreni, invece, la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché è previsto che il valore che emerge sia quello minimo ai fini dell’imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell’atto. Va, tuttavia, segnalato come un precedente giurisprudenziale (vedi sentenza Cassazione n.30729/11) ammetta la redazione della perizia posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni. Con riferimento ai terreni, inoltre, al fine di evitare che si applichi la citata presunzione secondo cui il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.111/10) ha ritenuto possibile effettuare una nuova perizia al ribasso, sostitutiva della precedente.
Rivalutazione di partecipazioni acquisite per donazione
Con riferimento alla rivalutazione delle partecipazioni ricevute per donazione si è di recente espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 40/E del 20 aprile scorso.
Con tale documento di prassi l’Amministrazione finanziaria ha ribadito il pensiero già espresso con la precedente Risoluzione n.91/E/14 secondo la quale in caso di rivalutazione delle partecipazioni acquisite per donazione, i donatari che si avvalgono della procedura di rideterminazione del loro valore di acquisto non possono scomputare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante.
In considerazione tuttavia delle incertezze interpretative connesse alla fattispecie in esame, l’Agenzia precisa ora che i soggetti che abbiano scomputato l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante, possono, in applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, regolarizzare il carente versamento entro 60 giorni dall’emanazione del presente documento di prassi (cioè fino al 19 giugno 2015).


