Regime forfettario: novità dal 2020
Le modifiche al regime forfetario decorrenti dal 2020 riguardano:
- i requisiti di accesso e permanenza, nonché le relative cause ostative
- la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica
- il concorso del reddito soggetto an imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria
Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:
- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro
- siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art.50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate all’imprenditore o dai suoi familiari
Continuiamo a non assumere rilevanza i beni strumentali acquisiti nel corso del regime. A tal proposito, si segnala che, per il 2020, si apre la possibilità per i soggetti in regime forfetario di beneficiare del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (Super e iper-ammortamenti sostituti da un credito d’imposta per beni strumentali).
La relativa norma istitutiva, infatti, prescrive che il meccanismo rilevi indipendentemente “dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.
Per quanto riguarda le cause ostative, viene reintrodotta la preclusione - già vigente fino al 2018 - connessa alla percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti 30.000 euro.
Quindi, volendo riepilogare, il regime forfettario è precluso al ricorrere delle seguenti condizioni:
- utilizzo dei regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito
- residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercizio di attività d’impresa, arti o professionisti e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art.5 del TUIR) e controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
- esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver volto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato


